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Legge 6 agosto 1984, n. 425, Articolo 2
Articolo 2
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 l'indennità di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.