Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati
Menu

Legge 6 agosto 1984, n. 425, Articolo 5

Articolo 5

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1 luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.