Legge 6 agosto 1984, n. 425, Articolo 13
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 105.400 milioni e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in lire 105.400 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando per lire 100.000 milioni lo specifico accantonamento "Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali, e per gli avvocati e procuratori dello Stato", e per lire 5.400 milioni lo specifico accantonamento "Provvidenze per il personale delle magistrature speciali".
Il Ministro del tesoro รจ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.