Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati
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Legge 6 agosto 1984, n. 425, Articolo 11

Articolo 11


In sede di prima applicazione della presente legge la differenza tra la retribuzione in essere al momento della decorrenza dei nuovi trattamenti retributivi e quella cui si avrebbe diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa viene attribuita: per un terzo a decorrere dal 1 gennaio 1983, per quanto riguarda le indennità di cui all'articolo 2, e dal 1 luglio 1983, per quanto riguarda gli aumenti retributivi a norma degli articoli 3 e 4; per un terzo a decorrere dal 1 luglio 1984; per un terzo dal 1 luglio 1985.
Ai fini degli articoli 8 e 10 della presente legge i livelli retributivi di riferimento sono quelli determinati a norma del primo comma del presente articolo.