Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
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Preambolo
1Ambito di applicazione
2Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
3Clausole e condotte abusive
4Apporti originali e invenzioni del lavoratore
5Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi
6Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
7Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL
8Disposizioni fiscali e sociali
9Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
10Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione
11Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
12Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati
13Indennità di maternità
14Tutela della gravidanza, malattia e infortunio
15Modifiche al codice di procedura civile
16Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11
17Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo
18Lavoro agile
19Forma e recesso
20Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
21Potere di controllo e disciplinare
22Sicurezza sul lavoro
23Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
24Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano
25Disposizioni finanziarie
26Entrata in vigore

Legge 22 maggio 2017, n. 81, Articolo 9

Articolo 9
Deducibilita' delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.