Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
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Preambolo
1Ambito di applicazione
2Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
3Clausole e condotte abusive
4Apporti originali e invenzioni del lavoratore
5Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi
6Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
7Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL
8Disposizioni fiscali e sociali
9Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
10Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione
11Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
12Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati
13Indennità di maternità
14Tutela della gravidanza, malattia e infortunio
15Modifiche al codice di procedura civile
16Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11
17Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo
18Lavoro agile
19Forma e recesso
20Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
21Potere di controllo e disciplinare
22Sicurezza sul lavoro
23Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
24Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano
25Disposizioni finanziarie
26Entrata in vigore

Legge 22 maggio 2017, n. 81, Articolo 22

Articolo 22
Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.