Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
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Preambolo
1Ambito di applicazione
2Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
3Clausole e condotte abusive
4Apporti originali e invenzioni del lavoratore
5Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi
6Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
7Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL
8Disposizioni fiscali e sociali
9Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
10Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione
11Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
12Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati
13Indennità di maternità
14Tutela della gravidanza, malattia e infortunio
15Modifiche al codice di procedura civile
16Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11
17Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo
18Lavoro agile
19Forma e recesso
20Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
21Potere di controllo e disciplinare
22Sicurezza sul lavoro
23Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
24Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano
25Disposizioni finanziarie
26Entrata in vigore

Legge 22 maggio 2017, n. 81, Articolo 23

Articolo 23
Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.