Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
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Preambolo
TITOLO I
Disposizioni generali
1Disciplina dell'ordinamento forense
2Disciplina della professione di avvocato
3Doveri e deontologia
4Associazioni tra avvocati e multidisciplinari
4-bisEsercizio della professione forense in forma societaria
5ABROGATO
6Segreto professionale
7Prescrizioni per il domicilio
8Impegno solenne
9Specializzazioni
10Informazioni sull'esercizio della professione
11Formazione continua
12Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
13Conferimento dell'incarico e compenso
13-bisABROGATO
14Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni
TITOLO II
Albi, elenchi e registri
15Albi, elenchi e registri
16Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio
17Iscrizione e cancellazione
18Incompatibilità
19Eccezioni alle norme sulla incompatibilità
20Sospensione dall'esercizio professionale
21Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense
22Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
23Avvocati degli enti pubblici
TITOLO III
Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo I
L'ordine forense
24L'ordine forense
Capo II
Ordine circondariale
25L'ordine circondariale forense
26Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto
27L'assemblea
28Il consiglio dell'ordine
29Compiti e prerogative del consiglio
30Sportello per il cittadino
31Il collegio dei revisori
32Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni
33Scioglimento del consiglio
Capo III
Consiglio nazionale forense
34Durata e composizione
35Compiti e prerogative
36Competenza giurisdizionale
37Funzionamento
38Eleggibilità e incompatibilità
Capo IV
Congresso nazionale forense
39Congresso nazionale forense
TITOLO IV
Accesso alla professione forense
Capo I
Tirocinio professionale
40Accordi tra università e ordini forensi
41Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio
42Norme disciplinari per i praticanti
43Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
44Frequenza di uffici giudiziari
45Certificato di compiuto tirocinio
Capo II
Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
46Esame di Stato
47Commissioni di esame
48Disciplina transitoria per la pratica professionale
49Disciplina transitoria per l'esame
TITOLO V
Il procedimento disciplinare
Capo I
Norme generali
50Consigli distrettuali di disciplina
51Procedimento disciplinare e notizia del fatto
52Contenuto della decisione
53Sanzioni
54Rapporto con il processo penale
55Riapertura del procedimento
56Prescrizione dell'azione disciplinare
57Divieto di cancellazione
58Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale
Capo II
Procedimento
59Procedimento disciplinare
60Sospensione cautelare
61Impugnazioni
62Esecuzione
63Poteri ispettivi del CNF
TITOLO VI
Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali
64Delega al Governo per il testo unico
65Disposizioni transitorie
66Disposizione finale
67Clausola di invarianza finanziaria

Legge 31 dicembre 2012, n. 247, Articolo 64

Articolo 64
Delega al Governo per il testo unico

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benchè non richiamate, che sono comunque abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.