Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
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Preambolo
TITOLO I
Disposizioni generali
1Disciplina dell'ordinamento forense
2Disciplina della professione di avvocato
3Doveri e deontologia
4Associazioni tra avvocati e multidisciplinari
4-bisEsercizio della professione forense in forma societaria
5ABROGATO
6Segreto professionale
7Prescrizioni per il domicilio
8Impegno solenne
9Specializzazioni
10Informazioni sull'esercizio della professione
11Formazione continua
12Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
13Conferimento dell'incarico e compenso
13-bisABROGATO
14Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni
TITOLO II
Albi, elenchi e registri
15Albi, elenchi e registri
16Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio
17Iscrizione e cancellazione
18Incompatibilità
19Eccezioni alle norme sulla incompatibilità
20Sospensione dall'esercizio professionale
21Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense
22Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
23Avvocati degli enti pubblici
TITOLO III
Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo I
L'ordine forense
24L'ordine forense
Capo II
Ordine circondariale
25L'ordine circondariale forense
26Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto
27L'assemblea
28Il consiglio dell'ordine
29Compiti e prerogative del consiglio
30Sportello per il cittadino
31Il collegio dei revisori
32Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni
33Scioglimento del consiglio
Capo III
Consiglio nazionale forense
34Durata e composizione
35Compiti e prerogative
36Competenza giurisdizionale
37Funzionamento
38Eleggibilità e incompatibilità
Capo IV
Congresso nazionale forense
39Congresso nazionale forense
TITOLO IV
Accesso alla professione forense
Capo I
Tirocinio professionale
40Accordi tra università e ordini forensi
41Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio
42Norme disciplinari per i praticanti
43Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
44Frequenza di uffici giudiziari
45Certificato di compiuto tirocinio
Capo II
Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
46Esame di Stato
47Commissioni di esame
48Disciplina transitoria per la pratica professionale
49Disciplina transitoria per l'esame
TITOLO V
Il procedimento disciplinare
Capo I
Norme generali
50Consigli distrettuali di disciplina
51Procedimento disciplinare e notizia del fatto
52Contenuto della decisione
53Sanzioni
54Rapporto con il processo penale
55Riapertura del procedimento
56Prescrizione dell'azione disciplinare
57Divieto di cancellazione
58Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale
Capo II
Procedimento
59Procedimento disciplinare
60Sospensione cautelare
61Impugnazioni
62Esecuzione
63Poteri ispettivi del CNF
TITOLO VI
Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali
64Delega al Governo per il testo unico
65Disposizioni transitorie
66Disposizione finale
67Clausola di invarianza finanziaria

Legge 31 dicembre 2012, n. 247, Articolo 13

Articolo 13
Conferimento dell'incarico e compenso

1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
...
è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinchè esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.