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Legge 31 dicembre 2012, n. 247, Articolo 44
Articolo 44
Frequenza di uffici giudiziari
1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.