Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
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Preambolo
TITOLO I
Disposizioni generali
1Disciplina dell'ordinamento forense
2Disciplina della professione di avvocato
3Doveri e deontologia
4Associazioni tra avvocati e multidisciplinari
4-bisEsercizio della professione forense in forma societaria
5ABROGATO
6Segreto professionale
7Prescrizioni per il domicilio
8Impegno solenne
9Specializzazioni
10Informazioni sull'esercizio della professione
11Formazione continua
12Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
13Conferimento dell'incarico e compenso
13-bisABROGATO
14Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni
TITOLO II
Albi, elenchi e registri
15Albi, elenchi e registri
16Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio
17Iscrizione e cancellazione
18Incompatibilità
19Eccezioni alle norme sulla incompatibilità
20Sospensione dall'esercizio professionale
21Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense
22Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
23Avvocati degli enti pubblici
TITOLO III
Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo I
L'ordine forense
24L'ordine forense
Capo II
Ordine circondariale
25L'ordine circondariale forense
26Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto
27L'assemblea
28Il consiglio dell'ordine
29Compiti e prerogative del consiglio
30Sportello per il cittadino
31Il collegio dei revisori
32Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni
33Scioglimento del consiglio
Capo III
Consiglio nazionale forense
34Durata e composizione
35Compiti e prerogative
36Competenza giurisdizionale
37Funzionamento
38Eleggibilità e incompatibilità
Capo IV
Congresso nazionale forense
39Congresso nazionale forense
TITOLO IV
Accesso alla professione forense
Capo I
Tirocinio professionale
40Accordi tra università e ordini forensi
41Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio
42Norme disciplinari per i praticanti
43Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
44Frequenza di uffici giudiziari
45Certificato di compiuto tirocinio
Capo II
Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
46Esame di Stato
47Commissioni di esame
48Disciplina transitoria per la pratica professionale
49Disciplina transitoria per l'esame
TITOLO V
Il procedimento disciplinare
Capo I
Norme generali
50Consigli distrettuali di disciplina
51Procedimento disciplinare e notizia del fatto
52Contenuto della decisione
53Sanzioni
54Rapporto con il processo penale
55Riapertura del procedimento
56Prescrizione dell'azione disciplinare
57Divieto di cancellazione
58Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale
Capo II
Procedimento
59Procedimento disciplinare
60Sospensione cautelare
61Impugnazioni
62Esecuzione
63Poteri ispettivi del CNF
TITOLO VI
Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali
64Delega al Governo per il testo unico
65Disposizioni transitorie
66Disposizione finale
67Clausola di invarianza finanziaria

Legge 31 dicembre 2012, n. 247, Articolo 59

Articolo 59
Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:
a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) la comunicazione diretta all’incolpato contiene:
1) il capo d'incolpazione con l’enunciazione:
1.1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
1.2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l’assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l’interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l’archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato;
d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all’incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale. La citazione contiene:
1) le generalità dell’incolpato;
2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
4) l’avviso che l’incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
5) l’elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
e) nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l’accertamento dei fatti;
g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all’incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell’ordine di cui alla presente lettera; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell’incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;
l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l’indicazione del termine per l’impugnazione;
m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all’incolpato, al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.
Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.