Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
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Preambolo
TITOLO I
Disposizioni generali
1Disciplina dell'ordinamento forense
2Disciplina della professione di avvocato
3Doveri e deontologia
4Associazioni tra avvocati e multidisciplinari
4-bisEsercizio della professione forense in forma societaria
5ABROGATO
6Segreto professionale
7Prescrizioni per il domicilio
8Impegno solenne
9Specializzazioni
10Informazioni sull'esercizio della professione
11Formazione continua
12Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
13Conferimento dell'incarico e compenso
13-bisABROGATO
14Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni
TITOLO II
Albi, elenchi e registri
15Albi, elenchi e registri
16Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio
17Iscrizione e cancellazione
18Incompatibilità
19Eccezioni alle norme sulla incompatibilità
20Sospensione dall'esercizio professionale
21Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense
22Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
23Avvocati degli enti pubblici
TITOLO III
Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo I
L'ordine forense
24L'ordine forense
Capo II
Ordine circondariale
25L'ordine circondariale forense
26Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto
27L'assemblea
28Il consiglio dell'ordine
29Compiti e prerogative del consiglio
30Sportello per il cittadino
31Il collegio dei revisori
32Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni
33Scioglimento del consiglio
Capo III
Consiglio nazionale forense
34Durata e composizione
35Compiti e prerogative
36Competenza giurisdizionale
37Funzionamento
38Eleggibilità e incompatibilità
Capo IV
Congresso nazionale forense
39Congresso nazionale forense
TITOLO IV
Accesso alla professione forense
Capo I
Tirocinio professionale
40Accordi tra università e ordini forensi
41Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio
42Norme disciplinari per i praticanti
43Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
44Frequenza di uffici giudiziari
45Certificato di compiuto tirocinio
Capo II
Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
46Esame di Stato
47Commissioni di esame
48Disciplina transitoria per la pratica professionale
49Disciplina transitoria per l'esame
TITOLO V
Il procedimento disciplinare
Capo I
Norme generali
50Consigli distrettuali di disciplina
51Procedimento disciplinare e notizia del fatto
52Contenuto della decisione
53Sanzioni
54Rapporto con il processo penale
55Riapertura del procedimento
56Prescrizione dell'azione disciplinare
57Divieto di cancellazione
58Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale
Capo II
Procedimento
59Procedimento disciplinare
60Sospensione cautelare
61Impugnazioni
62Esecuzione
63Poteri ispettivi del CNF
TITOLO VI
Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali
64Delega al Governo per il testo unico
65Disposizioni transitorie
66Disposizione finale
67Clausola di invarianza finanziaria

Legge 31 dicembre 2012, n. 247, Articolo 35

Articolo 35
Compiti e prerogative

1. Il CNF:
a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.