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Legge 30 dicembre 1991, n. 413, Articolo 67
Articolo 67
2. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, per ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta: