Menu
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, Articolo 56
Articolo 56
Per le unità sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero della presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero è operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta