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Legge 30 dicembre 1991, n. 413, Articolo 34
Articolo 34
2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa è versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento