Menu
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, Articolo 45
Articolo 45
2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento puo' essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993