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Legge 30 dicembre 1991, n. 413, Articolo 52
Articolo 52
2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, nonché gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49