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Legge 30 dicembre 1991, n. 413, Articolo 27
Articolo 27
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione. Con lo stesso decreto sono stabilite disposizioni di coordinamento fra la presente legge, la legge 29 dicembre 1990, n. 408 e la legge 30 luglio 1990, n. 218