Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
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Legge 6 marzo 1987, n. 74, Articolo 9

Articolo 9

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:
"La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti".