Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
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Legge 6 marzo 1987, n. 74, Articolo 21

Articolo 21

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale".