Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
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Legge 6 marzo 1987, n. 74, Articolo 2

Articolo 2

1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera c) del numero 1 รจ sostituita dalla seguente:
"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio".