Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
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Legge 6 marzo 1987, n. 74, Articolo 16

Articolo 16

1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".