Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
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Legge 6 marzo 1987, n. 74, Articolo 18

Articolo 18

1. Alla, legge 1 dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio".