Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
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Legge 6 marzo 1987, n. 74, Articolo 20

Articolo 20

1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, รจ aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".