Preambolo |
1 | Istituzione delle Corti di assise |
2 | Istituzione delle Corti di assise di appello |
2-bis | Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie |
3 | Composizione delle corti di assise. La corte di assise è composta: a di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; b di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; c di sei giudici popolari |
4 | Composizione delle corti di assise di appello. La corte di assise di appello è composta: a di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede; b di un magistrato della corte di appello; c di sei giudici popolari |
5 | Carattere unitario del Collegio giudicante |
6 | Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari |
6-bis | Variazioni al numero dei giudici popolari. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23 |
7 | Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello. |
8 | Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello |
9 | Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise |
10 | Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello |
11 | Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare |
12 | Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare |
13 | Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari |
14 | Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari |
15 | Accertamenti della Commissione comunale |
16 | Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate |
17 | Pubblicazione degli elenchi e reclami |
18 | Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello |
19 | Pubblicazione degli albi e reclami |
20 | Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione |
21 | Aggiornamento degli albi. Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti. Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dello anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello. Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti |
22 | Liste dei giudici popolari. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello. Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise. Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate, sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne |
23 | Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari |
24 | Imbussolamento delle schede. Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante la indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei comuni del circolo. In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice. In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale. Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti. Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere |
25 | Giudici popolari della sessione. |
26 | Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione. |
27 | Giudici popolari supplenti |
28 | |
28-bis | Formazione dei collegi delle sezioni. Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa. Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso |
29 | Cause di dispensa dall'ufficio |
30 | Giuramento. |
31 | Incompatibilità, astensione e ricusazione |
32 | Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio |
33 | Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi |
34 | Sanzioni per omessa presentazione |
35 | Indebita manifestazione del convincimento |
36 | |
37 | Competenza della Corte di assise |
38 | Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado |
39 | Norme regolatrici del procedimento |
39-bis | Disposizioni per il funzionamento delle sezioni. Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare. Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione. Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente |
40 | Giudizio |
41 | Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria |
42 | Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro |
43 | Requisitorie del pubblico ministero |
44 | Sentenza di rinvio a giudizio |
45 | Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise |
46 | Convocazione della Corte di assise di appello |
47 | Annullamento di sentenze con rinvio |
48 | Traduzione dell'imputato |
49 | Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione. Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952 |
50 | Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione |
51 | Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello |
52 | Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge |
53 | Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge |
54 | Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo |
55 | Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio |
56 | Disposizione finale |