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Legge 10 aprile 1951, n. 287, Articolo 39-bis
Articolo 39-bis
Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare. Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione. Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente