Menu
Legge 10 aprile 1951, n. 287, Articolo 2-bis
Articolo 2-bis
(((Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie