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Legge 10 aprile 1951, n. 287, Articolo 3
Articolo 3
Composizione delle corti di assise). La corte di assise è composta: a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; c) di sei giudici popolari