Riordinamento dei giudizi di Assise
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Preambolo
1Istituzione delle Corti di assise
2Istituzione delle Corti di assise di appello
2-bisCostituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie
3Composizione delle corti di assise. La corte di assise è composta: a di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; b di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; c di sei giudici popolari
4Composizione delle corti di assise di appello. La corte di assise di appello è composta: a di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede; b di un magistrato della corte di appello; c di sei giudici popolari
5Carattere unitario del Collegio giudicante
6Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari
6-bisVariazioni al numero dei giudici popolari. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23
7Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello.
8Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello
9Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise
10Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello
11Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare
12Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare
13Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari
14Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari
15Accertamenti della Commissione comunale
16Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate
17Pubblicazione degli elenchi e reclami
18Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello
19Pubblicazione degli albi e reclami
20Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione
21Aggiornamento degli albi. Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti. Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dello anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello. Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti
22Liste dei giudici popolari. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello. Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise. Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate, sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne
23Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari
24Imbussolamento delle schede. Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante la indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei comuni del circolo. In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice. In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale. Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti. Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere
25Giudici popolari della sessione.
26Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione.
27Giudici popolari supplenti
28
28-bisFormazione dei collegi delle sezioni. Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa. Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso
29Cause di dispensa dall'ufficio
30Giuramento.
31Incompatibilità, astensione e ricusazione
32Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio
33Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi
34Sanzioni per omessa presentazione
35Indebita manifestazione del convincimento
36
37Competenza della Corte di assise
38Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado
39Norme regolatrici del procedimento
39-bisDisposizioni per il funzionamento delle sezioni. Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare. Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione. Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente
40Giudizio
41Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria
42Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro
43Requisitorie del pubblico ministero
44Sentenza di rinvio a giudizio
45Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise
46Convocazione della Corte di assise di appello
47Annullamento di sentenze con rinvio
48Traduzione dell'imputato
49Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione. Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952
50Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione
51Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
52Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
53Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge
54Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo
55Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio
56Disposizione finale

Legge 10 aprile 1951, n. 287, Articolo 52

Articolo 52
Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge