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Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Articolo 21
Articolo 21
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
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