Menu
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Articolo 12
Articolo 12
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.".
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.".
7