Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
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Preambolo
1Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività
2Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
3Determinazione dei redditi e contabilità separata
4Regime forfetario di determinazione del reddito
5Enti di tipo associativo
6Perdita della qualifica di ente non commerciale
7Enti non commerciali non residenti
8Scritture contabili degli enti non commerciali
9Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
10Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
11Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
12Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
13Erogazioni liberali
14Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
15Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
16Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
17Esenzioni dall'imposta di bollo
18Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
19Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
20Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
21Esenzioni in materia di tributi locali
22Agevolazioni in materia di imposta di registro
23Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
24Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
25Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
26Norma di rinvio
27Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
28Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
29Titoli di solidarietà
30Entrata in vigore

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Articolo 14

Articolo 14
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti:
"e da ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
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