Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
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Preambolo
1Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività
2Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
3Determinazione dei redditi e contabilità separata
4Regime forfetario di determinazione del reddito
5Enti di tipo associativo
6Perdita della qualifica di ente non commerciale
7Enti non commerciali non residenti
8Scritture contabili degli enti non commerciali
9Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
10Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
11Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
12Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
13Erogazioni liberali
14Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
15Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
16Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
17Esenzioni dall'imposta di bollo
18Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
19Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
20Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
21Esenzioni in materia di tributi locali
22Agevolazioni in materia di imposta di registro
23Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
24Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
25Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
26Norma di rinvio
27Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
28Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
29Titoli di solidarietà
30Entrata in vigore

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Articolo 2

Articolo 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.".
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinchè l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.