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Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Articolo 20
Articolo 20
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono inserite le seguenti: ", nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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