Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134
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Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, Articolo 8

Articolo 8
Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

1. All'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:
1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;
2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;
3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;
4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
d) ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;
e) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.