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Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, Articolo 14
Articolo 14
Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.