Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134
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Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, Articolo 7

Articolo 7
Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione

1. All'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:
a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma, del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile;
c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali;
d) svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni;
e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.