Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134
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Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, Articolo 1

Articolo 1
Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione

1. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.
2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione".
3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione".
4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o più uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.