Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
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Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, Articolo 6

Articolo 6

1. L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".