Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, Articolo 16
Articolo 16
1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati: