Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, Articolo 5
Articolo 5
1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
"Art. 3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.".