Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
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Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, Articolo 10

Articolo 10

1. L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine ''nottè' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.".