Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, Articolo 2
Articolo 2
1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" รจ sostituita dalla seguente: "bambino".
2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro.".