Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
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Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, Articolo 4

Articolo 4

1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.".