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Preambolo | |
01 | Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; |
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PARTE PRIMA SOGGETTI | |
TITOLO I GIUDICE | |
Capo I GIURISDIZIONE | |
1 | Giurisdizione penale |
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2 | Cognizione del giudice |
3 | Questioni pregiudiziali |
Capo II COMPETENZA | |
Sezione I Disposizione generale | |
4 | Regole per la determinazione della competenza |
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Sezione II Competenza per materia | |
5 | Competenza della corte di assise |
6 | Competenza del tribunale |
7 | ABROGATO |
Sezione III Competenza per territorio | |
8 | Regole generali |
9 | Regole suppletive |
10 | Competenza per reati commessi all'estero |
11 | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati |
11-bis | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia |
Sezione IV Competenza per connessione | |
12 | Casi di connessione |
13 | Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali |
14 | Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni |
15 | Competenza per materia determinata dalla connessione |
16 | Competenza per territorio determinata dalla connessione |
Capo III RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI | |
17 | Riunione di processi |
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18 | Separazione di processi |
19 | Provvedimenti sulla riunione e separazione |
Capo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA | |
28 | Casi di conflitto |
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29 | Cessazione del conflitto |
30 | Proposizione del conflitto |
31 | Comunicazione al giudice in conflitto |
32 | Risoluzione del conflitto |
Capo VIII RIMESSIONE DEL PROCESSO | |
45 | Casi di rimessione |
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46 | Richiesta di rimessione |
47 | Effetti della richiesta |
48 | Decisione |
49 | Nuova richiesta di rimessione |
Capo II ESAME DELLE PARTI | |
208 | Richiesta dell'esame |
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209 | Regole per l'esame |
210 | Esame di persona imputata in un procedimento connesso |
Capo III CONFRONTI | |
211 | Presupposti del confronto |
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212 | Modalità del confronto |
Capo IV RICOGNIZIONI | |
213 | Ricognizione di persone. Atti preliminari |
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214 | Svolgimento della ricognizione |
215 | Ricognizione di cose |
216 | Altre ricognizioni |
217 | Pluralità di ricognizioni |
Capo V ESPERIMENTI GIUDIZIALI | |
218 | Presupposti dell'esperimento giudiziale |
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219 | Modalità dell'esperimento giudiziale |
TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA | |
Capo I ISPEZIONI | |
244 | Casi e forme delle ispezioni |
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245 | Ispezione personale |
246 | Ispezione di luoghi o di cose |
Capo VI IMPUGNAZIONI | |
309 | Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva |
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310 | Appello |
311 | Ricorso per cassazione |
Capo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA | |
312 | Condizioni di applicabilità |
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313 | Procedimento |
Capo VIII RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE | |
314 | Presupposti e modalità della decisione |
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315 | Procedimento per la riparazione |
TITOLO II MISURE CAUTELARI REALI | |
Capo I SEQUESTRO CONSERVATIVO | |
316 | Presupposti ed effetti del provvedimento |
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317 | Forma del provvedimento. Competenza |
318 | Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo |
319 | Offerta di cauzione |
320 | Esecuzione sui beni sequestrati |
Capo II SEQUESTRO PREVENTIVO | |
321 | Oggetto del sequestro preventivo |
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322 | Riesame del decreto di sequestro preventivo |
322-bis | Appello |
323 | Perdita di efficacia del sequestro preventivo |
Capo III IMPUGNAZIONI | |
324 | Procedimento di riesame |
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325 | Ricorso per cassazione |
PARTE SECONDA L L-V">PARTE SECONDA INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE | |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | |
326 | Finalità delle indagini preliminari |
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327 | Direzione delle indagini preliminari |
327-bis | Attività investigativa del difensore |
328 | Giudice per le indagini preliminari |
329 | Obbligo del segreto |
TITOLO X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE | |
434 | Casi di revoca |
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435 | Richiesta di revoca |
436 | Provvedimenti del giudice |
437 | Ricorso per cassazione |
LIBRO VI PROCEDIMENTI SPECIALI | |
TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO | |
438 | Presupposti del giudizio abbreviato |
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439 | ABROGATO |
440 | ABROGATO |
441 | Svolgimento del giudizio abbreviato |
441-bis | Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato |
442 | Decisione |
443 | Limiti all'appello |
TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI | |
444 | Applicazione della pena su richiesta |
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445 | Effetti dell'applicazione della pena su richiesta |
446 | Richiesta di applicazione della pena e consenso |
447 | Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari |
448 | Provvedimenti del giudice |
TITOLO III GIUDIZIO DIRETTISSIMO | |
449 | Casi e modi del giudizio direttissimo |
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450 | Instaurazione del giudizio direttissimo |
451 | Svolgimento del giudizio direttissimo |
452 | Trasformazione del rito |
LIBRO VII GIUDIZIO | |
TITOLO I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO | |
465 | Atti del presidente del tribunale o della corte di assise |
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466 | Facoltà dei difensori |
467 | Atti urgenti |
468 | Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici |
469 | Proscioglimento prima del dibattimento |
Capo V DISCUSSIONE FINALE | |
523 | Svolgimento della discussione |
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524 | Chiusura del dibattimento |
TITOLO III SENTENZA | |
Capo I DELIBERAZIONE | |
525 | Immediatezza della deliberazione |
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526 | Prove utilizzabili ai fini della deliberazione |
527 | Deliberazione collegiale |
528 | Lettura del verbale in camera di consiglio |
Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE | |
544 | Redazione della sentenza |
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545 | Pubblicazione della sentenza |
545-bis | Condanna a pena sostitutiva |
546 | Requisiti della sentenza |
547 | Correzione della sentenza |
548 | Deposito della sentenza |
LIBRO VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA | |
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE | |
549 | Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica |
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Codice di procedura penale, Articolo 391-bis
Articolo 391-bis
Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97.
5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall’articolo 210. L’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell’articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 392, comma 1.