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Preambolo | |
01 | Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; |
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PARTE PRIMA SOGGETTI | |
TITOLO I GIUDICE | |
Capo I GIURISDIZIONE | |
1 | Giurisdizione penale |
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2 | Cognizione del giudice |
3 | Questioni pregiudiziali |
Capo II COMPETENZA | |
Sezione I Disposizione generale | |
4 | Regole per la determinazione della competenza |
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Sezione II Competenza per materia | |
5 | Competenza della corte di assise |
6 | Competenza del tribunale |
7 | ABROGATO |
Sezione III Competenza per territorio | |
8 | Regole generali |
9 | Regole suppletive |
10 | Competenza per reati commessi all'estero |
11 | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati |
11-bis | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia |
Sezione IV Competenza per connessione | |
12 | Casi di connessione |
13 | Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali |
14 | Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni |
15 | Competenza per materia determinata dalla connessione |
16 | Competenza per territorio determinata dalla connessione |
Capo III RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI | |
17 | Riunione di processi |
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18 | Separazione di processi |
19 | Provvedimenti sulla riunione e separazione |
Capo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA | |
28 | Casi di conflitto |
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29 | Cessazione del conflitto |
30 | Proposizione del conflitto |
31 | Comunicazione al giudice in conflitto |
32 | Risoluzione del conflitto |
Capo VIII RIMESSIONE DEL PROCESSO | |
45 | Casi di rimessione |
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46 | Richiesta di rimessione |
47 | Effetti della richiesta |
48 | Decisione |
49 | Nuova richiesta di rimessione |
Capo II ESAME DELLE PARTI | |
208 | Richiesta dell'esame |
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209 | Regole per l'esame |
210 | Esame di persona imputata in un procedimento connesso |
Capo III CONFRONTI | |
211 | Presupposti del confronto |
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212 | Modalità del confronto |
Capo IV RICOGNIZIONI | |
213 | Ricognizione di persone. Atti preliminari |
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214 | Svolgimento della ricognizione |
215 | Ricognizione di cose |
216 | Altre ricognizioni |
217 | Pluralità di ricognizioni |
Capo V ESPERIMENTI GIUDIZIALI | |
218 | Presupposti dell'esperimento giudiziale |
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219 | Modalità dell'esperimento giudiziale |
TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA | |
Capo I ISPEZIONI | |
244 | Casi e forme delle ispezioni |
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245 | Ispezione personale |
246 | Ispezione di luoghi o di cose |
Capo VI IMPUGNAZIONI | |
309 | Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva |
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310 | Appello |
311 | Ricorso per cassazione |
Capo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA | |
312 | Condizioni di applicabilità |
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313 | Procedimento |
Capo VIII RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE | |
314 | Presupposti e modalità della decisione |
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315 | Procedimento per la riparazione |
TITOLO II MISURE CAUTELARI REALI | |
Capo I SEQUESTRO CONSERVATIVO | |
316 | Presupposti ed effetti del provvedimento |
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317 | Forma del provvedimento. Competenza |
318 | Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo |
319 | Offerta di cauzione |
320 | Esecuzione sui beni sequestrati |
Capo II SEQUESTRO PREVENTIVO | |
321 | Oggetto del sequestro preventivo |
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322 | Riesame del decreto di sequestro preventivo |
322-bis | Appello |
323 | Perdita di efficacia del sequestro preventivo |
Capo III IMPUGNAZIONI | |
324 | Procedimento di riesame |
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325 | Ricorso per cassazione |
PARTE SECONDA L L-V">PARTE SECONDA INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE | |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | |
326 | Finalità delle indagini preliminari |
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327 | Direzione delle indagini preliminari |
327-bis | Attività investigativa del difensore |
328 | Giudice per le indagini preliminari |
329 | Obbligo del segreto |
TITOLO X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE | |
434 | Casi di revoca |
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435 | Richiesta di revoca |
436 | Provvedimenti del giudice |
437 | Ricorso per cassazione |
LIBRO VI PROCEDIMENTI SPECIALI | |
TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO | |
438 | Presupposti del giudizio abbreviato |
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439 | ABROGATO |
440 | ABROGATO |
441 | Svolgimento del giudizio abbreviato |
441-bis | Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato |
442 | Decisione |
443 | Limiti all'appello |
TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI | |
444 | Applicazione della pena su richiesta |
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445 | Effetti dell'applicazione della pena su richiesta |
446 | Richiesta di applicazione della pena e consenso |
447 | Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari |
448 | Provvedimenti del giudice |
TITOLO III GIUDIZIO DIRETTISSIMO | |
449 | Casi e modi del giudizio direttissimo |
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450 | Instaurazione del giudizio direttissimo |
451 | Svolgimento del giudizio direttissimo |
452 | Trasformazione del rito |
LIBRO VII GIUDIZIO | |
TITOLO I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO | |
465 | Atti del presidente del tribunale o della corte di assise |
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466 | Facoltà dei difensori |
467 | Atti urgenti |
468 | Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici |
469 | Proscioglimento prima del dibattimento |
Capo V DISCUSSIONE FINALE | |
523 | Svolgimento della discussione |
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524 | Chiusura del dibattimento |
TITOLO III SENTENZA | |
Capo I DELIBERAZIONE | |
525 | Immediatezza della deliberazione |
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526 | Prove utilizzabili ai fini della deliberazione |
527 | Deliberazione collegiale |
528 | Lettura del verbale in camera di consiglio |
Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE | |
544 | Redazione della sentenza |
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545 | Pubblicazione della sentenza |
545-bis | Condanna a pena sostitutiva |
546 | Requisiti della sentenza |
547 | Correzione della sentenza |
548 | Deposito della sentenza |
LIBRO VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA | |
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE | |
549 | Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica |
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Codice di procedura penale, Articolo 349
Articolo 349
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161
, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità
. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.