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Preambolo | |
01 | Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; |
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PARTE PRIMA SOGGETTI | |
TITOLO I GIUDICE | |
Capo I GIURISDIZIONE | |
1 | Giurisdizione penale |
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2 | Cognizione del giudice |
3 | Questioni pregiudiziali |
Capo II COMPETENZA | |
Sezione I Disposizione generale | |
4 | Regole per la determinazione della competenza |
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Sezione II Competenza per materia | |
5 | Competenza della corte di assise |
6 | Competenza del tribunale |
7 | ABROGATO |
Sezione III Competenza per territorio | |
8 | Regole generali |
9 | Regole suppletive |
10 | Competenza per reati commessi all'estero |
11 | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati |
11-bis | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia |
Sezione IV Competenza per connessione | |
12 | Casi di connessione |
13 | Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali |
14 | Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni |
15 | Competenza per materia determinata dalla connessione |
16 | Competenza per territorio determinata dalla connessione |
Capo III RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI | |
17 | Riunione di processi |
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18 | Separazione di processi |
19 | Provvedimenti sulla riunione e separazione |
Capo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA | |
28 | Casi di conflitto |
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29 | Cessazione del conflitto |
30 | Proposizione del conflitto |
31 | Comunicazione al giudice in conflitto |
32 | Risoluzione del conflitto |
Capo VIII RIMESSIONE DEL PROCESSO | |
45 | Casi di rimessione |
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46 | Richiesta di rimessione |
47 | Effetti della richiesta |
48 | Decisione |
49 | Nuova richiesta di rimessione |
Capo II ESAME DELLE PARTI | |
208 | Richiesta dell'esame |
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209 | Regole per l'esame |
210 | Esame di persona imputata in un procedimento connesso |
Capo III CONFRONTI | |
211 | Presupposti del confronto |
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212 | Modalità del confronto |
Capo IV RICOGNIZIONI | |
213 | Ricognizione di persone. Atti preliminari |
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214 | Svolgimento della ricognizione |
215 | Ricognizione di cose |
216 | Altre ricognizioni |
217 | Pluralità di ricognizioni |
Capo V ESPERIMENTI GIUDIZIALI | |
218 | Presupposti dell'esperimento giudiziale |
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219 | Modalità dell'esperimento giudiziale |
TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA | |
Capo I ISPEZIONI | |
244 | Casi e forme delle ispezioni |
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245 | Ispezione personale |
246 | Ispezione di luoghi o di cose |
Capo VI IMPUGNAZIONI | |
309 | Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva |
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310 | Appello |
311 | Ricorso per cassazione |
Capo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA | |
312 | Condizioni di applicabilità |
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313 | Procedimento |
Capo VIII RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE | |
314 | Presupposti e modalità della decisione |
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315 | Procedimento per la riparazione |
TITOLO II MISURE CAUTELARI REALI | |
Capo I SEQUESTRO CONSERVATIVO | |
316 | Presupposti ed effetti del provvedimento |
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317 | Forma del provvedimento. Competenza |
318 | Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo |
319 | Offerta di cauzione |
320 | Esecuzione sui beni sequestrati |
Capo II SEQUESTRO PREVENTIVO | |
321 | Oggetto del sequestro preventivo |
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322 | Riesame del decreto di sequestro preventivo |
322-bis | Appello |
323 | Perdita di efficacia del sequestro preventivo |
Capo III IMPUGNAZIONI | |
324 | Procedimento di riesame |
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325 | Ricorso per cassazione |
PARTE SECONDA L L-V">PARTE SECONDA INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE | |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | |
326 | Finalità delle indagini preliminari |
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327 | Direzione delle indagini preliminari |
327-bis | Attività investigativa del difensore |
328 | Giudice per le indagini preliminari |
329 | Obbligo del segreto |
TITOLO X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE | |
434 | Casi di revoca |
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435 | Richiesta di revoca |
436 | Provvedimenti del giudice |
437 | Ricorso per cassazione |
LIBRO VI PROCEDIMENTI SPECIALI | |
TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO | |
438 | Presupposti del giudizio abbreviato |
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439 | ABROGATO |
440 | ABROGATO |
441 | Svolgimento del giudizio abbreviato |
441-bis | Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato |
442 | Decisione |
443 | Limiti all'appello |
TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI | |
444 | Applicazione della pena su richiesta |
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445 | Effetti dell'applicazione della pena su richiesta |
446 | Richiesta di applicazione della pena e consenso |
447 | Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari |
448 | Provvedimenti del giudice |
TITOLO III GIUDIZIO DIRETTISSIMO | |
449 | Casi e modi del giudizio direttissimo |
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450 | Instaurazione del giudizio direttissimo |
451 | Svolgimento del giudizio direttissimo |
452 | Trasformazione del rito |
LIBRO VII GIUDIZIO | |
TITOLO I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO | |
465 | Atti del presidente del tribunale o della corte di assise |
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466 | Facoltà dei difensori |
467 | Atti urgenti |
468 | Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici |
469 | Proscioglimento prima del dibattimento |
Capo V DISCUSSIONE FINALE | |
523 | Svolgimento della discussione |
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524 | Chiusura del dibattimento |
TITOLO III SENTENZA | |
Capo I DELIBERAZIONE | |
525 | Immediatezza della deliberazione |
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526 | Prove utilizzabili ai fini della deliberazione |
527 | Deliberazione collegiale |
528 | Lettura del verbale in camera di consiglio |
Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE | |
544 | Redazione della sentenza |
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545 | Pubblicazione della sentenza |
545-bis | Condanna a pena sostitutiva |
546 | Requisiti della sentenza |
547 | Correzione della sentenza |
548 | Deposito della sentenza |
LIBRO VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA | |
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE | |
549 | Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica |
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Codice di procedura penale, Articolo 291
Articolo 291
Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.
1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione.
1-quater. Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
1-quinquies. Nel caso di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
1-sexies. L’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all’articolo 159, comma 1.
1-septies. L’invito contiene:
a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione, nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
d) l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; del diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione, nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
d) l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; del diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-octies. L’invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.
1-novies.L’interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all’articolo 141-bis.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’articolo 27.
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.