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Preambolo | |
01 | Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; |
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PARTE PRIMA SOGGETTI | |
TITOLO I GIUDICE | |
Capo I GIURISDIZIONE | |
1 | Giurisdizione penale |
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2 | Cognizione del giudice |
3 | Questioni pregiudiziali |
Capo II COMPETENZA | |
Sezione I Disposizione generale | |
4 | Regole per la determinazione della competenza |
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Sezione II Competenza per materia | |
5 | Competenza della corte di assise |
6 | Competenza del tribunale |
7 | ABROGATO |
Sezione III Competenza per territorio | |
8 | Regole generali |
9 | Regole suppletive |
10 | Competenza per reati commessi all'estero |
11 | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati |
11-bis | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia |
Sezione IV Competenza per connessione | |
12 | Casi di connessione |
13 | Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali |
14 | Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni |
15 | Competenza per materia determinata dalla connessione |
16 | Competenza per territorio determinata dalla connessione |
Capo III RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI | |
17 | Riunione di processi |
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18 | Separazione di processi |
19 | Provvedimenti sulla riunione e separazione |
Capo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA | |
28 | Casi di conflitto |
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29 | Cessazione del conflitto |
30 | Proposizione del conflitto |
31 | Comunicazione al giudice in conflitto |
32 | Risoluzione del conflitto |
Capo VIII RIMESSIONE DEL PROCESSO | |
45 | Casi di rimessione |
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46 | Richiesta di rimessione |
47 | Effetti della richiesta |
48 | Decisione |
49 | Nuova richiesta di rimessione |
Capo II ESAME DELLE PARTI | |
208 | Richiesta dell'esame |
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209 | Regole per l'esame |
210 | Esame di persona imputata in un procedimento connesso |
Capo III CONFRONTI | |
211 | Presupposti del confronto |
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212 | Modalità del confronto |
Capo IV RICOGNIZIONI | |
213 | Ricognizione di persone. Atti preliminari |
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214 | Svolgimento della ricognizione |
215 | Ricognizione di cose |
216 | Altre ricognizioni |
217 | Pluralità di ricognizioni |
Capo V ESPERIMENTI GIUDIZIALI | |
218 | Presupposti dell'esperimento giudiziale |
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219 | Modalità dell'esperimento giudiziale |
TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA | |
Capo I ISPEZIONI | |
244 | Casi e forme delle ispezioni |
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245 | Ispezione personale |
246 | Ispezione di luoghi o di cose |
Capo VI IMPUGNAZIONI | |
309 | Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva |
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310 | Appello |
311 | Ricorso per cassazione |
Capo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA | |
312 | Condizioni di applicabilità |
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313 | Procedimento |
Capo VIII RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE | |
314 | Presupposti e modalità della decisione |
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315 | Procedimento per la riparazione |
TITOLO II MISURE CAUTELARI REALI | |
Capo I SEQUESTRO CONSERVATIVO | |
316 | Presupposti ed effetti del provvedimento |
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317 | Forma del provvedimento. Competenza |
318 | Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo |
319 | Offerta di cauzione |
320 | Esecuzione sui beni sequestrati |
Capo II SEQUESTRO PREVENTIVO | |
321 | Oggetto del sequestro preventivo |
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322 | Riesame del decreto di sequestro preventivo |
322-bis | Appello |
323 | Perdita di efficacia del sequestro preventivo |
Capo III IMPUGNAZIONI | |
324 | Procedimento di riesame |
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325 | Ricorso per cassazione |
PARTE SECONDA L L-V">PARTE SECONDA INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE | |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | |
326 | Finalità delle indagini preliminari |
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327 | Direzione delle indagini preliminari |
327-bis | Attività investigativa del difensore |
328 | Giudice per le indagini preliminari |
329 | Obbligo del segreto |
TITOLO X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE | |
434 | Casi di revoca |
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435 | Richiesta di revoca |
436 | Provvedimenti del giudice |
437 | Ricorso per cassazione |
LIBRO VI PROCEDIMENTI SPECIALI | |
TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO | |
438 | Presupposti del giudizio abbreviato |
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439 | ABROGATO |
440 | ABROGATO |
441 | Svolgimento del giudizio abbreviato |
441-bis | Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato |
442 | Decisione |
443 | Limiti all'appello |
TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI | |
444 | Applicazione della pena su richiesta |
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445 | Effetti dell'applicazione della pena su richiesta |
446 | Richiesta di applicazione della pena e consenso |
447 | Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari |
448 | Provvedimenti del giudice |
TITOLO III GIUDIZIO DIRETTISSIMO | |
449 | Casi e modi del giudizio direttissimo |
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450 | Instaurazione del giudizio direttissimo |
451 | Svolgimento del giudizio direttissimo |
452 | Trasformazione del rito |
LIBRO VII GIUDIZIO | |
TITOLO I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO | |
465 | Atti del presidente del tribunale o della corte di assise |
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466 | Facoltà dei difensori |
467 | Atti urgenti |
468 | Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici |
469 | Proscioglimento prima del dibattimento |
Capo V DISCUSSIONE FINALE | |
523 | Svolgimento della discussione |
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524 | Chiusura del dibattimento |
TITOLO III SENTENZA | |
Capo I DELIBERAZIONE | |
525 | Immediatezza della deliberazione |
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526 | Prove utilizzabili ai fini della deliberazione |
527 | Deliberazione collegiale |
528 | Lettura del verbale in camera di consiglio |
Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE | |
544 | Redazione della sentenza |
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545 | Pubblicazione della sentenza |
545-bis | Condanna a pena sostitutiva |
546 | Requisiti della sentenza |
547 | Correzione della sentenza |
548 | Deposito della sentenza |
LIBRO VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA | |
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE | |
549 | Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica |
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Codice di procedura penale, Articolo 282-bis
Articolo 282-bis
Allontanamento dalla casa familiare
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento.
Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia.
Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. (290) (295)
Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. (290) (295)
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572,
575, nell'ipotesi di delitto tentato,
582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies,
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies , 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 , con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e puo' imporre limitazioni
. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi
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