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Preambolo | |
01 | Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; |
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PARTE PRIMA SOGGETTI | |
TITOLO I GIUDICE | |
Capo I GIURISDIZIONE | |
1 | Giurisdizione penale |
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2 | Cognizione del giudice |
3 | Questioni pregiudiziali |
Capo II COMPETENZA | |
Sezione I Disposizione generale | |
4 | Regole per la determinazione della competenza |
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Sezione II Competenza per materia | |
5 | Competenza della corte di assise |
6 | Competenza del tribunale |
7 | ABROGATO |
Sezione III Competenza per territorio | |
8 | Regole generali |
9 | Regole suppletive |
10 | Competenza per reati commessi all'estero |
11 | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati |
11-bis | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia |
Sezione IV Competenza per connessione | |
12 | Casi di connessione |
13 | Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali |
14 | Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni |
15 | Competenza per materia determinata dalla connessione |
16 | Competenza per territorio determinata dalla connessione |
Capo III RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI | |
17 | Riunione di processi |
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18 | Separazione di processi |
19 | Provvedimenti sulla riunione e separazione |
Capo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA | |
28 | Casi di conflitto |
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29 | Cessazione del conflitto |
30 | Proposizione del conflitto |
31 | Comunicazione al giudice in conflitto |
32 | Risoluzione del conflitto |
Capo VIII RIMESSIONE DEL PROCESSO | |
45 | Casi di rimessione |
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46 | Richiesta di rimessione |
47 | Effetti della richiesta |
48 | Decisione |
49 | Nuova richiesta di rimessione |
Capo II ESAME DELLE PARTI | |
208 | Richiesta dell'esame |
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209 | Regole per l'esame |
210 | Esame di persona imputata in un procedimento connesso |
Capo III CONFRONTI | |
211 | Presupposti del confronto |
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212 | Modalità del confronto |
Capo IV RICOGNIZIONI | |
213 | Ricognizione di persone. Atti preliminari |
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214 | Svolgimento della ricognizione |
215 | Ricognizione di cose |
216 | Altre ricognizioni |
217 | Pluralità di ricognizioni |
Capo V ESPERIMENTI GIUDIZIALI | |
218 | Presupposti dell'esperimento giudiziale |
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219 | Modalità dell'esperimento giudiziale |
TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA | |
Capo I ISPEZIONI | |
244 | Casi e forme delle ispezioni |
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245 | Ispezione personale |
246 | Ispezione di luoghi o di cose |
Capo VI IMPUGNAZIONI | |
309 | Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva |
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310 | Appello |
311 | Ricorso per cassazione |
Capo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA | |
312 | Condizioni di applicabilità |
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313 | Procedimento |
Capo VIII RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE | |
314 | Presupposti e modalità della decisione |
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315 | Procedimento per la riparazione |
TITOLO II MISURE CAUTELARI REALI | |
Capo I SEQUESTRO CONSERVATIVO | |
316 | Presupposti ed effetti del provvedimento |
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317 | Forma del provvedimento. Competenza |
318 | Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo |
319 | Offerta di cauzione |
320 | Esecuzione sui beni sequestrati |
Capo II SEQUESTRO PREVENTIVO | |
321 | Oggetto del sequestro preventivo |
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322 | Riesame del decreto di sequestro preventivo |
322-bis | Appello |
323 | Perdita di efficacia del sequestro preventivo |
Capo III IMPUGNAZIONI | |
324 | Procedimento di riesame |
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325 | Ricorso per cassazione |
PARTE SECONDA L L-V">PARTE SECONDA INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE | |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | |
326 | Finalità delle indagini preliminari |
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327 | Direzione delle indagini preliminari |
327-bis | Attività investigativa del difensore |
328 | Giudice per le indagini preliminari |
329 | Obbligo del segreto |
TITOLO X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE | |
434 | Casi di revoca |
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435 | Richiesta di revoca |
436 | Provvedimenti del giudice |
437 | Ricorso per cassazione |
LIBRO VI PROCEDIMENTI SPECIALI | |
TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO | |
438 | Presupposti del giudizio abbreviato |
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439 | ABROGATO |
440 | ABROGATO |
441 | Svolgimento del giudizio abbreviato |
441-bis | Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato |
442 | Decisione |
443 | Limiti all'appello |
TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI | |
444 | Applicazione della pena su richiesta |
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445 | Effetti dell'applicazione della pena su richiesta |
446 | Richiesta di applicazione della pena e consenso |
447 | Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari |
448 | Provvedimenti del giudice |
TITOLO III GIUDIZIO DIRETTISSIMO | |
449 | Casi e modi del giudizio direttissimo |
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450 | Instaurazione del giudizio direttissimo |
451 | Svolgimento del giudizio direttissimo |
452 | Trasformazione del rito |
LIBRO VII GIUDIZIO | |
TITOLO I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO | |
465 | Atti del presidente del tribunale o della corte di assise |
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466 | Facoltà dei difensori |
467 | Atti urgenti |
468 | Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici |
469 | Proscioglimento prima del dibattimento |
Capo V DISCUSSIONE FINALE | |
523 | Svolgimento della discussione |
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524 | Chiusura del dibattimento |
TITOLO III SENTENZA | |
Capo I DELIBERAZIONE | |
525 | Immediatezza della deliberazione |
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526 | Prove utilizzabili ai fini della deliberazione |
527 | Deliberazione collegiale |
528 | Lettura del verbale in camera di consiglio |
Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE | |
544 | Redazione della sentenza |
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545 | Pubblicazione della sentenza |
545-bis | Condanna a pena sostitutiva |
546 | Requisiti della sentenza |
547 | Correzione della sentenza |
548 | Deposito della sentenza |
LIBRO VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA | |
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE | |
549 | Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica |
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Codice di procedura penale, Articolo 293
Articolo 293
Adempimenti esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca
;
i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. (83) (253) (260) (263) (267) (270) (275)
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.