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Titolo primoDISPOSIZIONI GENERALI
Capo IDelle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia
Art. 1 Dei giudici
Art. 2 Del pubblico ministero
Art. 3 Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.
Art. 4 Ordine giudiziario
Art. 5 Organici; sedi giudiziarie
Art. 6 Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati
Art. 7 Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero
Art. 7-bis Tabelle degli uffici giudicanti
Art. 7-ter Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti
Art. 9 Giuramento
Art. 10 Termine per l’assunzione delle funzioni
Art. 10-bis Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi
Art. 11 Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni
Art. 13 Esenzione da uffici e servizi pubblici
Art. 14 Potestà di polizia dei giudici
Art. 15 Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata
Capo IIDell’incompatibità
Art. 16 Incompatibilità di funzioni
Art. 17 Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
Art. 18 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense
Art. 19 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede
Titolo secondoDei giudici
Capo IDel giudice conciliatore
(Capo abrogato dalla L. 21 Novembre 1991, n. 374)
Capo IIDel pretore
(Capo abrogato dal D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51)
Capo IIIDei tribunali
Sezione IDel tribunale ordinario
Art. 42 Sede del tribunale ordinario
Art. 42-bis Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario
Art. 43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
Art. 45 Giudice di sorveglianza
Art. 46 Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni
Art. 47 Attribuzioni del presidente del tribunale
Art. 47-bis Direzione delle sezioni
Art. 47-ter Istituzione dei posti di presidente di sezione
Art. 47-quater Attribuzioni del presidente di sezione
Art. 47-quinquies Presidenza dei collegi
Art. 48 Composizione dell’organo giudicante
Sezione IIDel tribunale per i minorenni
Art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50 Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
Art. 50.4 Composizione dell’organo giudicante
Art. 50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50-bis Giudice per le indagini preliminari
Art. 51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Capo IVDella corte di appello
Sezione IDisposizioni generali
Art. 52 Sede della corte di appello
Art. 53 Funzioni e attribuzioni della corte di appello
Art. 54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
Art. 55 Magistrati della corte di appello
Art. 56 Costituzione del collegio giudicante
Art. 58 Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 59 Sezioni distaccate di corte d'appello
Sezione IIDella corte di assise
Art. 60 Sedi di corte di assise
Art. 61 Costituzione della corte di assise
Art. 62 Grado onorario degli assessori
Sezione IIIDella magistratura del lavoro
Art. 63 Costituzione della magistratura del lavoro
Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche
Art. 64 Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche
Capo VDella corte suprema di cassazione
Art. 65 Attribuzioni della corte suprema di cassazione
Art. 66 Composizione della corte suprema di cassazione
Art. 67 Costituzione del collegio giudicante
Art. 68 Ufficio del massimario e del ruolo
Titolo terzoDel pubblico ministero
Capo IDella costituzione del pubblico ministero
Art. 69 Funzioni del pubblico ministero
Art. 70 Costituzione del pubblico ministero
Art. 70-ter Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Capo IIDelle attribuzioni del pubblico ministero
Art. 73 Attribuzioni generali del pubblico ministero
Art. 74 Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale
Art. 75 Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa
Art. 76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
Art. 77 Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze
Art. 78 Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione
Art. 79 Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze
Art. 80 Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali
Art. 81 Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare
Art. 82 Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali
Art. 83 Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero
Titolo quartoDell’anno giudiziario, delle assemblee, delle supplenze e delle applicazioni
Capo IDell’anno giudiziario
Art. 86 Relazioni sull’amministrazione della giustizia
Art. 87 Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore
Art. 88 Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
Art. 90 Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario
Art. 91 Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
Art. 92 Affari civili nel periodo feriale dei magistrati
Capo IIDelle assemblee generali
Art. 93 Oggetto delle assemblee generali
Art. 94 Convocazione delle assemblee generali
Art. 95 Costituzione delle assemblee generali
Art. 96 Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
Capo IIIDelle supplenze e della applicazioni
Sezione IDella supplenze
Art. 97 Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali
Art. 98 Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni
Art. 99 Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore
Art. 104 Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione
Art. 108 Supplenza dei magistrati della corte di appello
Art. 109 Supplenza di magistrati del pubblico ministero
Sezione IIDelle applicazioni
Art. 110 Applicazione dei magistrati
Art. 115 Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Art. 117 Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte
Titolo quintoDello stato giuridico dei magistrati
Capo IDei gradi e delle funzioni dei magistrati
Art. 118 Gradi nella magistratura
Capo IIDell’ammissione in magistratura e dell’uditorato
articoli abrogati
Capo IIIDelle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
articoli abrogati
Capo IVDegli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori della Repubblica
articoli abrogati
Capo VDelle promozioni in carte di appello
articoli abrogati
Capo VIDelle promozioni al grado di primo pretore
articoli abrogati
Capo VIIDelle promozioni in corte di cassazione
Art. 180 Ammissione dei concorrenti
Art. 181 Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore
Art. 182 Commissione giudicatrice del concorso per titoli
Art. 183 Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti
Art. 184 Scrutinio a turno di anzianità
Art. 185 Norme applicabili allo scrutinio
Art. 186 Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio
Capo VIIIDegli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione
Art. 188 Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati
Art. 189 Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione
Capo IXDelle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti
Art. 192 Assegnazione delle sedi per tramutamento
Art. 194 Tramutamenti successivi
Capo XDei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia
Art. 196 Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia
Art. 199 Servizio dei magistrati addetti al Ministero
Capo XIDell’anzianità e delle aspettative
Art. 201 Computo dell’anzianità
Art. 202 Sospensione ed interruzione del servizio
Art. 203 Aspettative
Capo XIIDegli stipendi e degli assegni
Art. 209 Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario
Art. 209-bis Determinazione della sede ordinaria di servizio
Capo XIIIDisposizioni speciali
Art. 210 Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
Art. 211 Divieto di riammissione in magistratura
Titolo sestoDei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo settimoDelle prerogative della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo ottavoDelle prerogative della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo nonoNorme transitorie
Art. 268 Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore
Art. 269 Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori
Titolo decimoDisposizioni finali
Art. 276 Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali
Art. 277 Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari
Articolo 7-bis
Tabelle degli uffici giudicanti

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’articolo 47-bis, secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. (109) (110a)

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.(117)

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, totalmente al relativo procedimento, sino al compimento dell’attività medesima.

2-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all’organico complessivo dell’ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell’ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3 -ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3 -quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l’erario.

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.

AGGIORNAMENTO (109) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (117) La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l’art. 57, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 2-bis dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dai commi del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell’udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".